Diciamo che normativa e logica non sempre fanno scopa ...
Art. 28 (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773)
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite
la fabbricazione , la raccolta, la detenzione e la vendita , senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.
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Art. 3 (Modifiche ai regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 28:
1) al primo comma, dopo le parole : "
sono proibite la fabbricazione," è inserita la seguente: “l'assemblaggio”;
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Ora mi fate capire con la polvere che ho in denuncia che ci faccio, a parte darla ai gerani fuori il balcone ... al massimo si può usare per "spararsi" dei pippon ... oops
... oppure è implicito che avendo il PDA, che consente l'acquisto della polvere, tale "autorizzazione" consente l'assemblaggio delle cartucce e quindi la relativa denunzia ex novo ?