CIRCOLARE 6 maggio 1997, n.559
Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Mezzi per l´esercizio dell´attivita´ venatoria.
Pubblicato su: GU n. 122 del 28-5-1997
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:ministero.interno:circolare:1997-05-06;559
Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d´Aosta
Ai questori della Repubblica e,
per conoscenza:
Al Ministero degli affari esteri -Gabinetto
Al Ministero della difesa -Gabinetto
Al Ministero di grazia e giustizia- Gabinetto
Al Ministero delle finanze - Gabinetto
Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane
Al Ministero del commercio con l´estero - Gabinetto
Al Ministero dell´industria, del
commercio e dell´artigianato -Gabinetto
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d´Aosta
Al Comando generale dell´Arma dei carabinieri
Al Comando generale della Gardia di finanza
Al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili di Gardone V.T
________________________________________
E´ stato chiesto l´avviso di questo Ministero in merito all´interpretazione dell´art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce: "L´attivita´ vnatorio e´ consentita .. (Omissis) .. con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
In particolare, e´ stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnicofunzionali specificate dalla norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinche´ dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l´esercizio dell´attivita´ venatoria.
Al riguardo, si fa presente che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l´esercizio dell´attivita´ venatoria:
a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;
b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnicofunzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto e´ di altezza inferiore a millimetri 40.
Sono escluse dall´attivita´ venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6, a prescindere dalla lunghezza
a vuoto del bossolo.
La presente circolare sara´ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
p. Il Ministro: Masone
La presente circolare è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 28-5-1997 pag. 39 - Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Mezzi per l´esercizio dell´attivita´ venatoria.
http://www.poliziadistato.it/articolo/3 ... _munizioni