La denuncia delle armi

La legge per gli appassionati

La denuncia delle armi

Messaggioda paricutin » ven set 18, 12:54:30

Chiariamo subito che per detenere una o più armi nella propria abitazione, non è affatto necessario possedere una licenza di porto. Il porto d?armi (per difesa personale, per caccia o per uso sportivo) serve a portare l?arma fuori di casa, ma se non abbiamo questa esigenza e se abbiamo i requisiti previsti dalla legge, nulla ci vieta di detenere un?arma in casa, purché la denunciamo.
Siamo dunque appena venuti in possesso della nostra prima arma, dopo averla acquistata in armeria oppure da un privato, o magari dopo averla ereditata. Qual è il nostro primo obbligo?
La legge (art. 38 del TULPS) prescrive che chiunque detenga armi (anche solo delle parti essenziali di esse) o munizioni, debba denunciarle immediatamente all?Autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui sono custodite (Questura Commissariato competente per territorio) o, in mancanza di essa, ai Carabinieri.
Che significa immediatamente? Ovvio che va interpretato come ?nel più breve tempo possibile?: se dovessi acquistare un?arma il venerdì pomeriggio, ed il primo giorno utile di apertura dell?Ufficio Armi del mio Commissariato fosse il lunedì mattina, nessuno potrebbe contestarmi alcun ritardo. Certo se mi tenessi un?arma in casa per una settimana senza denunciarla e non avessi una buona giustificazione (ad es. un ricovero improvviso o altri documentabili motivi di forza maggiore) la mia condotta potrebbe anche essere giudicata censurabile.
Una importante precisazione però: se appartenete ad una delle categorie indicate all?art. 38 del TULPS (Capo della Polizia, Prefetti, Vice-Prefetti, Vice-Prefetti Ispettori, Prefetti vicari, Ufficiali di PS, Magistrati dell?ordine giudiziario, Giudici dei T.A.R., Giudici della Corte dei Conti, Giudici di Pace, Magistrati onorari), siete esonerati dall?obbligo della denuncia, limitatamente alle armi che vi sono consentite. Quest?ultima frase significa che i soggetti cui la legge consente di portare armi da guerra (gli Ufficiali dei CC, per fare un esempio) possono detenere senza denunzia anche armi da guerra, mentre gli altri soggetti possono detenere senza denunzia solo armi comuni.
Mettiamoci subito a tavolino e stiliamo la nostra denuncia, che va fatta in doppia copia ed in carta semplice (non è richiesto il bollo).
Sulla denuncia bisogna innanzitutto indicare le proprie generalità ed il luogo in cui è detenuta l?arma. Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione, armadietto presso l?armeria di una Sezione del TSN). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia.
Aggiungiamo poi i dati caratteristici dell?arma, ossia la marca, il modello, il calibro, la matricola ed il numero di catalogo.
Rammentiamo che la legge ci consente di detenere al massimo 3 armi comuni da sparo lunghe o corte, 6 armi comuni lunghe o corte catalogate per uso sportivo e un numero illimitato di fucili da caccia: attenti quindi a non superare mai questi limiti. Ricordiamo ad esempio, ai fini del computo di cui sopra, che le carabine in calibro .22 (ad esempio) non sono catalogate per uso caccia, quindi rientrano sempre tra le comuni o le sportive (se sono catalogate come tali).
Per ciascuna arma conviene anche indicare il numero di caricatori di scorta (oltre il primo) detenuti. Si tratta di una questione abbastanza controversa, della quale magari torneremo a discutere in altra sede, ma consigliamo in ogni caso di denunciare sempre i caricatori di scorta.
Ogni volta che denunciamo un?arma dobbiamo elencare nuovamente tutte le altre armi eventualmente detenute in precedenza, indicandone di nuovo tutti i dati identificativi, specie se la precedente denuncia era stata presentata ad un ufficio diverso.
Infine aggiungiamo alla denuncia eventuali munizioni a palla (max 200) e polvere da ricarica (max 5 kg). Le munizioni a palla spezzata non vanno denunciate e possono essere detenute in un numero massimo di 1500. In ogni caso le munizioni possono anche essere denunciate separatamente.
Nel caso in cui si detengano delle munizioni in calibri diversi, alcune Questure impongono di denunciare numero e specie per ciascun calibro, altre si accontentano di una dizione generica del tipo ?Dichiara di detenere 200 munizioni a palla singola nei calibri in denuncia?. Ricordiamo però che le munizioni possono anche essere non pertinenti alle armi denunziate.
Bene, abbiamo finito di redigere la nostra denuncia: adesso occorrerà presentarla alla Questura o Commissariato del comune di custodia; se mancano, alla locale stazione dei Carabinieri. La procedura prevede che essi timbrino l?originale per ricevuta e trattengano la copia per il loro archivio.
Non mancano però numerose eccezioni a questa regola generale, per lo più dovute ad usi locali. Può capitare ad esempio, che in certi uffici il funzionario pretenda di redigere la denuncia al vostro posto. Non è affatto una procedura ortodossa: ricordate che siete voi a firmare la denuncia e quel che c?è scritto sopra è una vostra dichiarazione e siete voi ad assumervene la responsabilità, dunque non delegate a nessuno la stesura.
Il funzionario non può rifiutare di ricevere la denunzia e di restituirvi l?originale timbrato, anche se la denunzia dovesse contenere degli errori o fosse incompleta. Ciò perché avete il diritto di dimostrare di aver presentato la denunzia nei termini. Se fossero necessarie eventuali correzioni o integrazioni, possono sempre essere fatte successivamente.
E se non possiamo per qualche motivo andare di persona a presentare la denuncia? Possiamo sempre ricorrere ad una raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzi telematici, in particolare il telefax.
Nel primo caso, è meglio inviare la denunzia senza busta, in modo che vi venga apposto il timbro postale sul retro.
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Messaggioda radioamerica » ven set 18, 13:14:33

scusa l'osservazione ma forse ho capito male io, ma l'arma la si puo' detenere senza porto d'armi solo ad ottenimento di nulla osta, da una prim alettura sembrerebbe che una va in armeria , compra l'arma e poi la denuncia, ma forse ho letto con troppa fretta
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Messaggioda paricutin » sab set 19, 13:55:51

Grazie per la segnalazione, radio. Ho modificato l'articolo per rendere più chiaro questo passaggio.
Un po' per volta metteremo sul sito tutti gli argomenti connessi con l'acquisto, la detenzione, il porto e l'uso delle armi da fuoco.
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Re: La denuncia delle armi

Messaggioda leuca1998 » gio ott 01, 10:54:30

paricutin ha scritto:Chiariamo subito che per detenere una o più armi nella propria abitazione, non è affatto necessario possedere una licenza di porto. Il porto d?armi (per difesa personale, per caccia o per uso sportivo) serve a portare l?arma fuori di casa, ma se non abbiamo questa esigenza e se abbiamo i requisiti previsti dalla legge, nulla ci vieta di detenere un?arma in casa, purché la denunciamo.
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Una importante precisazione però: se appartenete ad una delle categorie indicate all?art. 38 del TULPS (Capo della Polizia, Prefetti, Vice-Prefetti, Vice-Prefetti Ispettori, Prefetti vicari, Ufficiali di PS, Magistrati dell?ordine giudiziario, Giudici dei T.A.R., Giudici della Corte dei Conti, Giudici di Pace, Magistrati onorari), siete esonerati dall?obbligo della denuncia, limitatamente alle armi che vi sono consentite. Quest?ultima frase significa che i soggetti cui la legge consente di portare armi da guerra (gli Ufficiali dei CC, per fare un esempio) possono detenere senza denunzia anche armi da guerra, mentre gli altri soggetti possono detenere senza denunzia solo armi comuni.
Mettiamoci subito a tavolino e stiliamo la nostra denuncia, che va fatta in doppia copia ed in carta semplice (non è richiesto il bollo).
Sulla denuncia bisogna innanzitutto indicare le proprie generalità ed il luogo in cui è detenuta l?arma. Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione, armadietto presso l?armeria di una Sezione del TSN). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia.
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Per ciascuna arma conviene anche indicare il numero di caricatori di scorta (oltre il primo) detenuti. Si tratta di una questione abbastanza controversa, della quale magari torneremo a discutere in altra sede, ma consigliamo in ogni caso di denunciare sempre i caricatori di scorta.
Ogni volta che denunciamo un?arma dobbiamo elencare nuovamente tutte le altre armi eventualmente detenute in precedenza, indicandone di nuovo tutti i dati identificativi, specie se la precedente denuncia era stata presentata ad un ufficio diverso.
Infine aggiungiamo alla denuncia eventuali munizioni a palla (max 200) e polvere da ricarica (max 5 kg). Le munizioni a palla spezzata non vanno denunciate e possono essere detenute in un numero massimo di 1500. In ogni caso le munizioni possono anche essere denunciate separatamente.
Nel caso in cui si detengano delle munizioni in calibri diversi, alcune Questure impongono di denunciare numero e specie per ciascun calibro, altre si accontentano di una dizione generica del tipo ?Dichiara di detenere 200 munizioni a palla singola nei calibri in denuncia?. Ricordiamo però che le munizioni possono anche essere non pertinenti alle armi denunziate.
Bene, abbiamo finito di redigere la nostra denuncia: adesso occorrerà presentarla alla Questura o Commissariato del comune di custodia; se mancano, alla locale stazione dei Carabinieri. La procedura prevede che essi timbrino l?originale per ricevuta e trattengano la copia per il loro archivio.
Non mancano però numerose eccezioni a questa regola generale, per lo più dovute ad usi locali. Può capitare ad esempio, che in certi uffici il funzionario pretenda di redigere la denuncia al vostro posto. Non è affatto una procedura ortodossa: ricordate che siete voi a firmare la denuncia e quel che c?è scritto sopra è una vostra dichiarazione e siete voi ad assumervene la responsabilità, dunque non delegate a nessuno la stesura.
Il funzionario non può rifiutare di ricevere la denunzia e di restituirvi l?originale timbrato, anche se la denunzia dovesse contenere degli errori o fosse incompleta. Ciò perché avete il diritto di dimostrare di aver presentato la denunzia nei termini. Se fossero necessarie eventuali correzioni o integrazioni, possono sempre essere fatte successivamente.
E se non possiamo per qualche motivo andare di persona a presentare la denuncia? Possiamo sempre ricorrere ad una raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzi telematici, in particolare il telefax.
Nel primo caso, è meglio inviare la denunzia senza busta, in modo che vi venga apposto il timbro postale sul retro.


Ne approfitto per fare qualche domanda fresca fresca di dibattito con CC.
Cosa presentare presso la Stazione CC dopo aver acquistato o ceduto un'arma da/a privato?
L'esimio Giudice Mori afferma che una volta ceduta l'arma a privato, la successiva denuncia di cancellazione deve essere accompagnata da una copia del documento del ricevente da dove si evince la cessione ad autorizzato.
Per l'acquisto nulla dice sulla documentazione relativa al cedente.
Che non sia necessaria?
Alcune stazioni CC richiedono copia della denuncia del cedente dalla quale si evince la precedente registrazione.
Altre, rifacendosi alla Legge 7.8.1990 n. 241 Art. 18 comma 2 non lo richiedono.
A questo punto, però, mi chiedo anche come faccia il cedente/acquirente a tutelarsi da possibili accuse di incauto acquisto/cessione non avendo in mano se non l'atto di cessione/acquisto e nulla altro?
Quale è la documentazione OBBLIGATORIA che deve essere consegnata e quale quella "consigliata" per autotutela?
Grazie ai giuristi del forum.
:birra:
leuca1998
 

Messaggioda radioamerica » gio ott 01, 14:19:36

Semplice, chiedendo al cedente di vedere la denunzia originale....la tua domanda in questo momento non e' casuale :mrgreen: ....possibili soluzioni in merito:

-se si acquista un'arma da radioamerica ci si deve fidare e basta.
-ti fidi di radioamerica ma vai in farmacia a comperarti i pannoloni per adulti.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Re: La denuncia delle armi

Messaggioda faxbat » gio ott 01, 15:20:56

leuca1998 ha scritto:
paricutin ha scritto:Chiariamo subito che per detenere una o più armi nella propria abitazione, non è affatto necessario possedere una licenza di porto. Il porto d?armi (per difesa personale, per caccia o per uso sportivo) serve a portare l?arma fuori di casa, ma se non abbiamo questa esigenza e se abbiamo i requisiti previsti dalla legge, nulla ci vieta di detenere un?arma in casa, purché la denunciamo.
Siamo dunque appena venuti in possesso della nostra prima arma, dopo averla acquistata in armeria oppure da un privato, o magari dopo averla ereditata. Qual è il nostro primo obbligo?
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Che significa immediatamente? Ovvio che va interpretato come ?nel più breve tempo possibile?: se dovessi acquistare un?arma il venerdì pomeriggio, ed il primo giorno utile di apertura dell?Ufficio Armi del mio Commissariato fosse il lunedì mattina, nessuno potrebbe contestarmi alcun ritardo. Certo se mi tenessi un?arma in casa per una settimana senza denunciarla e non avessi una buona giustificazione (ad es. un ricovero improvviso o altri documentabili motivi di forza maggiore) la mia condotta potrebbe anche essere giudicata censurabile.
Una importante precisazione però: se appartenete ad una delle categorie indicate all?art. 38 del TULPS (Capo della Polizia, Prefetti, Vice-Prefetti, Vice-Prefetti Ispettori, Prefetti vicari, Ufficiali di PS, Magistrati dell?ordine giudiziario, Giudici dei T.A.R., Giudici della Corte dei Conti, Giudici di Pace, Magistrati onorari), siete esonerati dall?obbligo della denuncia, limitatamente alle armi che vi sono consentite. Quest?ultima frase significa che i soggetti cui la legge consente di portare armi da guerra (gli Ufficiali dei CC, per fare un esempio) possono detenere senza denunzia anche armi da guerra, mentre gli altri soggetti possono detenere senza denunzia solo armi comuni.
Mettiamoci subito a tavolino e stiliamo la nostra denuncia, che va fatta in doppia copia ed in carta semplice (non è richiesto il bollo).
Sulla denuncia bisogna innanzitutto indicare le proprie generalità ed il luogo in cui è detenuta l?arma. Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione, armadietto presso l?armeria di una Sezione del TSN). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia.
Aggiungiamo poi i dati caratteristici dell?arma, ossia la marca, il modello, il calibro, la matricola ed il numero di catalogo.
Rammentiamo che la legge ci consente di detenere al massimo 3 armi comuni da sparo lunghe o corte, 6 armi comuni lunghe o corte catalogate per uso sportivo e un numero illimitato di fucili da caccia: attenti quindi a non superare mai questi limiti. Ricordiamo ad esempio, ai fini del computo di cui sopra, che le carabine in calibro .22 (ad esempio) non sono catalogate per uso caccia, quindi rientrano sempre tra le comuni o le sportive (se sono catalogate come tali).
Per ciascuna arma conviene anche indicare il numero di caricatori di scorta (oltre il primo) detenuti. Si tratta di una questione abbastanza controversa, della quale magari torneremo a discutere in altra sede, ma consigliamo in ogni caso di denunciare sempre i caricatori di scorta.
Ogni volta che denunciamo un?arma dobbiamo elencare nuovamente tutte le altre armi eventualmente detenute in precedenza, indicandone di nuovo tutti i dati identificativi, specie se la precedente denuncia era stata presentata ad un ufficio diverso.
Infine aggiungiamo alla denuncia eventuali munizioni a palla (max 200) e polvere da ricarica (max 5 kg). Le munizioni a palla spezzata non vanno denunciate e possono essere detenute in un numero massimo di 1500. In ogni caso le munizioni possono anche essere denunciate separatamente.
Nel caso in cui si detengano delle munizioni in calibri diversi, alcune Questure impongono di denunciare numero e specie per ciascun calibro, altre si accontentano di una dizione generica del tipo ?Dichiara di detenere 200 munizioni a palla singola nei calibri in denuncia?. Ricordiamo però che le munizioni possono anche essere non pertinenti alle armi denunziate.
Bene, abbiamo finito di redigere la nostra denuncia: adesso occorrerà presentarla alla Questura o Commissariato del comune di custodia; se mancano, alla locale stazione dei Carabinieri. La procedura prevede che essi timbrino l?originale per ricevuta e trattengano la copia per il loro archivio.
Non mancano però numerose eccezioni a questa regola generale, per lo più dovute ad usi locali. Può capitare ad esempio, che in certi uffici il funzionario pretenda di redigere la denuncia al vostro posto. Non è affatto una procedura ortodossa: ricordate che siete voi a firmare la denuncia e quel che c?è scritto sopra è una vostra dichiarazione e siete voi ad assumervene la responsabilità, dunque non delegate a nessuno la stesura.
Il funzionario non può rifiutare di ricevere la denunzia e di restituirvi l?originale timbrato, anche se la denunzia dovesse contenere degli errori o fosse incompleta. Ciò perché avete il diritto di dimostrare di aver presentato la denunzia nei termini. Se fossero necessarie eventuali correzioni o integrazioni, possono sempre essere fatte successivamente.
E se non possiamo per qualche motivo andare di persona a presentare la denuncia? Possiamo sempre ricorrere ad una raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzi telematici, in particolare il telefax.
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Ne approfitto per fare qualche domanda fresca fresca di dibattito con CC.
Cosa presentare presso la Stazione CC dopo aver acquistato o ceduto un'arma da/a privato?
L'esimio Giudice Mori afferma che una volta ceduta l'arma a privato, la successiva denuncia di cancellazione deve essere accompagnata da una copia del documento del ricevente da dove si evince la cessione ad autorizzato.
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Che non sia necessaria?
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A questo punto, però, mi chiedo anche come faccia il cedente/acquirente a tutelarsi da possibili accuse di incauto acquisto/cessione non avendo in mano se non l'atto di cessione/acquisto e nulla altro?
Quale è la documentazione OBBLIGATORIA che deve essere consegnata e quale quella "consigliata" per autotutela?
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..........cut.......Alcune stazioni CC richiedono copia della denuncia del cedente dalla quale si evince la precedente registrazione.
Altre, rifacendosi alla Legge 7.8.1990 n. 241 Art. 18 comma 2 non lo richiedono.
A questo punto, però, mi chiedo anche come faccia il cedente/acquirente a tutelarsi da possibili accuse di incauto acquisto/cessione non avendo in mano se non l'atto di cessione/acquisto e nulla altro? ........
xxxxxxxxxx>
Non solo alcune stazioni CC, ma anche alcuni uffici Amministrativa di Commissariati di PS.
Il mio richiedeva non la copia della denuncia, ma voleva l'originale.......e come motivo citava proprio:""come faccia il cedente/acquirente a tutelarsi da possibili accuse di incauto acquisto/cessione non avendo in mano se non l'atto di cessione/acquisto e nulla altro?""
Ma a questo punto metto in risalto un altro aspetto:
il cedente mi ha dato la copia della denuncia originale che era cumulativa. Se mi avesse dato l'originale e dopo avesse voluto cedere un'altra arma in elenco ed il CC oppure il PS di turno richiedeva daccapo l'originale, come avrebbe potuto fare?
Quanti originali uno dovrebbe avere?
Misteri!!
Ed allora more solito:

-se si acquista un'arma da radioamerica ci si deve fidare e basta. E' un dittatore!
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Re: La denuncia delle armi

Messaggioda leuca1998 » gio ott 01, 15:37:27

faxbat ha scritto:
leuca1998 ha scritto:
paricutin ha scritto:Chiariamo .........
Ed allora more solito:

........... radioamerica ........... E' un dittatore!
........ radioamerica e ..........i pannoloni per adulti.



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
leuca1998
 

Messaggioda radioamerica » gio ott 01, 16:24:54

:mrgreen:
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Re: La denuncia delle armi

Messaggioda paricutin » ven ott 02, 12:15:59

Certamente la documentazione obbligatoria è l'atto di vendita da parte di chi cede l'arma. Lo è per l'armeria, così come lo è per il privato.
Veniamo ora alle possibili azioni di tutela che ci mettano al riparo da accuse di incauto acquisto. Questo è il testo dell'articolo del CP:

Art. 712. Acquisto di cose di sospetta provenienza.
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10.
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Non credo che l'incauto acquisto possa essere invocato, se non nei casi previsti:
a) per la loro qualità; (L'arma ha la matricola abrasa... :mrgreen: )
b) per la condizione di chi le offre; (Ha ancora indosso il passamontagna...:mrgreen: )
c) per l'entità del prezzo; (Una Peter Stahl a duecento euro??? :mrgreen: )
d) si sospetti possano provenire da reato. (Ha ancora l'etichetta dell'armeria svaligiata due giorni fa... :mrgreen: )

In ogni caso, la miglior prova della nostra buona fede e del fatto che ci siamo accertati della provenienza legittima, è quella di pretendere dal venditore una copia della denuncia di detenzione (meglio se dichiarata conforme all'originale) oppure di far menzione esplicita, nella dichiarazione di vendita, del fatto che la denuncia si trova già in possesso dell'Amministrazione e che quindi non siamo tenuti a ripresentarla nemmeno in copia.
[center]
DICHIARAZIONE CESSIONE ARMI TRA PRIVATI[/center]
Il sottoscritto Rossi Mario, nato a Roma il 1 gennaio 1900, residente a Milano, in Via Verdi 96, titolare di porto d?armi numero 123456 rilasciato da Questura di Milano il 1 dicembre 1945 (questa parte non è necessaria, il cedente potrebbe detenere l'arma ma non avere il porto)
[center]DICHIARA[/center]
di cedere in data odierna a Verdi Carlo, nato a Venezia il 1 marzo 1978 e residente a Vercelli in Via Dante 69, titolare di porto d?armi numero 98765432 rilasciato da Questura di Roma il 22 maggio 2004 (questa parte invece è indispensabile),
le seguenti armi o parti d?arma:
1)
2)
Si dichiara che le armi sono attualmente denunciate presso il Commissariato di Polizia di Milano Piazza Garibaldi il 1 settembre 2006, e registrata al nr. 266 lettera B sul registro denuncia armi. Si allega copia della denunzia resa conforme all'originale ai sensi dell' Art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445

oppure:

Trattandosi di atti già in possesso dell'Amministrazione interessata, si omette di allegare la relativa documentazione ai sensi dell'art.18 comma 2 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni
Milano, 1 ottobre 2009

Firma del cedente _______________ Firma del ricevente_______________


Nel caso in cui si volesse rendere conforme la copia della denuncia, questo è uno schema possibile:
[center]
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL?ATTO DI NOTORIETA?[/center]
(Art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Rossi Mario, nato a Roma il 1 gennaio 1900, residente a Milano, in Via Verdi 96, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall?art. 76 DPR 28/12/2000, n. 445,
[center]DICHIARA[/center]
che la copia dell'allegata denuncia di detenzione armi, presentata presso il Commissariato di Polizia di Piazza Garibaldi 23 il 1 settembre 2006, e registrata al nr. 266 lettera B sul registro denuncia armi, composta da complessivi n. 2 (due) fogli, è conforme all?originale.

Si allega copia fotostatica, fronte retro, del documento di riconoscimento.

Milano, 1 ottobre 2009 [/i]
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Messaggioda leuca1998 » ven ott 02, 22:24:55

In effetti, se uno volesse e potesse, potrebbe usare canali alternativi di verifica per accertarsi della provenienza dell'arma e dell'afidabilitä di venditore/acquirente.
:wink:
Ultima modifica di leuca1998 il lun ott 05, 11:08:02, modificato 1 volta in totale.
leuca1998
 

Messaggioda radioamerica » ven ott 02, 22:59:39

la mia dichiarazione di cessione delle armi e' infallibile :mrgreen:
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Messaggioda paricutin » sab ott 03, 13:29:14

leuca1998 ha scritto:In effetti, se uno volesse e potesse, potrebbe usare canali alternativi di verifica per accertarsi della provenienya dell'arma e dell'afidabilitä di venditore/acquirente.
:wink:


I servizi segreti? :mrgreen:
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Messaggioda radioamerica » sab ott 03, 13:36:56

possibile :D
Comunista è qualcuno che legge Marx e Lenin. Anticomunista è qualcuno che li capisce.
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Messaggioda leuca1998 » lun ott 05, 11:09:04

paricutin ha scritto:
leuca1998 ha scritto:In effetti, se uno volesse e potesse, potrebbe usare canali alternativi di verifica per accertarsi della provenienya dell'arma e dell'afidabilitä di venditore/acquirente.
:wink:


I servizi segreti? :mrgreen:


Mah!
Chi può saperlo?
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