Pagina 1 di 1
N° Catalogo
Inviato:
gio ott 21, 22:40:51
da Pyno&dyno
Da quello che so io, le armi a canna liscia non hanno un numero al catalogo nazionale delle armi. Secondo quale logica secondo voi quelle armi non abbisognano di iscrizione al catalogo a differenza delle rigate?
Re: N° Catalogo
Inviato:
ven ott 22, 01:53:55
da Blackrifle
Una delle mille domande a cui solo la commissione puo dare risposta....
Re: N° Catalogo
Inviato:
ven ott 22, 03:49:02
da ordotempli
La tecnologia di questo tipo d'arma non subisce variazioni apprezzabili, tali da rendere queste armi diverse tra loro . Hanno sostanzialmente la medesima pericolosità. Evidentemente in Commissione si ritenne che catalogare una infinità di modelli, che erano sostanzialmente simili per caratteristiche balistiche, sarebbe stato una inutile fatica. Allo stesso modo, tuttavia, non si pensò a catalogare con il medesimo numero armi che variavano solo sul piano estetico, o poco più, per esempio la infinità dei cloni della 1911, dell' AR, ecc. cosa che inizialmente venne fatto... poi, suppongo, gli importatori fecero presente "che non era la stessa cosa" edottennero un numero diverso così da gestire in termini di monopolio quello specifico modello. Il catalogo è diventato quindi, nel tempo, una enciclopedia come la Treccani.
P.S. Durante l'occupazione nazista non venivano sequestrati i fucili a canna liscia.
Re: N° Catalogo
Inviato:
ven ott 22, 20:38:52
da Pyno&dyno
Beh, però importarle risulta più facile che con le rigate in quanto si evita un viaggio a Brescia per far stampare il numero di catalogo
Re: N° Catalogo
Inviato:
sab ott 23, 10:10:50
da radioamerica
Non sarebbe proprio cosi' ad esempio il fabarm ultrashort e' catalocato come "arma comune" ed ha impresso il numero di catalogo non essendo considerato idoneo per la caccia
Re: N° Catalogo
Inviato:
sab ott 23, 10:47:28
da NdK
Forse a causa della eccessiva "cortezza"?
Re: N° Catalogo
Inviato:
sab ott 23, 20:23:14
da ordotempli
Semplicemente perchè non è idoneo alla caccia. Una canna corta ha forte dispersione dei pallini e la sua efficacia è ridotta a pochi metri.
Re: N° Catalogo
Inviato:
sab ott 23, 21:58:55
da Blackrifle
NdK ha scritto:Forse a causa della eccessiva "cortezza"?
No per eccessiva imbecillita' di chi lo ha catalogato
Re: N° Catalogo
Inviato:
sab ott 23, 22:09:41
da NdK
Beh, intendevo dire che magari non ha le misure necessarie per essere considerato "arma lunga", e quindi sono stati costretti a catalogarlo come una corta. A questo punto, dovendo scegliere, lo hanno messo tra le sportive.
Magari sarò un illuso ("Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana. E del primo non sono sicuro" [attribuito ad A.Einstein]), ma tendo a lasciare la stupidità in fondo alla lista delle possibili cause di un'azione... Soprattutto se di mezzo ci sono dei soldi.
Re: N° Catalogo
Inviato:
sab ott 23, 22:12:27
da Blackrifle
Quello e' vero, i soldi levano l'opzione tipo stupidita' casualita' etc....
Ma qui...... Mah.. Boh...
Re: N° Catalogo
Inviato:
sab ott 23, 22:29:06
da MarcoItaliano
Io sapevo che comunque tutte le armi passano da brescia.
Poi loro decidono se esse siano da caccia o comuni o sportive.....
Forse mi sbaglio.....
Re: N° Catalogo
Inviato:
dom ott 24, 10:23:11
da NdK
A Gardone decidono solo se sono civili o da guerra. E se sono civilii, se sono comuni o sportive. Se sono comuni, il Ministero dell'Agricoltura (o il suo equivalente) ha definito le caratteristiche di quelle che si possono usare a caccia.
Quindi, se sono sportive non puoi usarle. Solo in questo senso "decidono" se sono o meno utilizzabili per caccia.
Ecco la circolare esplicativa riguardo i calibri utilizzabili:
-- 8< --
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 6 MAGGIO 1997, N.559/C-50.065-E-97
"Art.13 della legge 11 febbraio 1992, n.157-Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria"
(G.U.28/5/1997,serie gen. n 122)
E stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n.157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce:
"L'attività venatoria è consentita...(omissis)...con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
In particolare, è stato posto i quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.
Al riguardo, si fa presente che la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, nella seduta n.7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero,che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:
a)i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;
b)i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecniche-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6 a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
p. il Ministro: Masone
-- 8< --