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Alterazione d'arma

MessaggioInviato: sab ott 17, 19:00:05
da radioamerica
Quando possiamo considerare che un'arma e' alterata? Io dico ogni qualvolta usciamo dai parametri per la quale e' stata catalogata, detto questo ho detto tutto e niente.

Ritengo ad esempio che la semplice limatura di cane e controcane sia una alterazione perseguibile per legge.

MessaggioInviato: sab ott 17, 19:08:22
da ordotempli
Non lo è se il fine da raggiungere è solo un più scorrevole scatto. Diventa alterazione se la stessa operazione rende lo scatto molto leggero (ovvero rende insicura l'arma)
Più in generale l'alterazione è relativa a rendere l'arma :
più occultabile (taglio del calciolo, taglio della canna)
più veloce nel tiro (raffica)
modificare matricole, banchi di prova, inserimento di silenziatori,
alterare la capacità del serbatoio-caricatore

MessaggioInviato: dom ott 18, 20:41:28
da paricutin
La fattispecie è prevista dall'articolo 3 della L.110/75:
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 309 a 2065 ?.

Personalmente ritengo che la lucidatura dei piani di scatto non modifchi in modo sostanziale le potenzialità offensive di un'arma ma si possa considerare solo come un intervento atto a migliorarne le prestazioni, così come l'accorciamento o la sostituzione delle molle con altre di diverza forza. Si tratta di pratiche estremamente diffuse nel mondo degli appassionati e degli agonisti: diverso il caso di modifiche (ahimè altrettanto diffuse in ambito agonistico) che alterino in modo sostanziale l'arma, come l'aumento della capacità dei caricatori (di cui si parla in altro thread).