da Sergio » ven ott 18, 15:57:03
RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza, deliberata il 12 marzo 2012 e depositata il 16 aprile 2012, il Tribunale ordinario di
Sanremo - Sezione distaccata di Ventimiglia, deliberando col rito della applicazione della pena su
richiesta, ha inflitto la sanzione pattuita a C.D., imputato del delitto di detenzione di arma
clandestina, ai sensi dell'art. 23, comma 1, n. 1), in relazione al comma 3, della L. 18 aprile 1975, n.
110, siccome sostituito dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 9, comma 3, convertito nella L. 12 luglio
1991, n. 203, per avere illecitamente detenuto nella propria abitazione una doppietta, di
fabbricazione russa, marca Model, calibro dodici, contraddistinta dalla matricola (OMISSIS), non
catalogata ai sensi della L. 18 aprile 1975, art. 7, cit., in (OMISSIS).
2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato
Emanuele Lamberti, mediante atto recante la data dell'11 maggio 2012, col quale sviluppa due
motivi.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente denunzia à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b),
inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve
tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 12 novembre 2011, n. 183,
art. 14, comma 7, e all'art. 444 c.p.p., comma 2.
Il difensore deduce: la citata L. 12 novembre 2011, art. 14, comma 7, ha abrogato la L. 18 aprile
1975, n. 110, art. 7.
La abrogazione della ridetta disposizione, la quale aveva istituito il catalogo nazionale della armi
comuni da sparo, si ripercuote sulla norma incriminatrice, in relazione al delitto ritenuto (concernente
la detenzione di armi non catalogate), sicchè la ipotesi di reato in parola "deve ritenersi (..)
necessariamente espunta dall'ordinamento".
La abolitio criminis, intervenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata, avrebbe dovuto
comportare, ai sensi dell'art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., l'assoluzione dell'imputato, perchè il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente, gradatamente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma
1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui
si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla "L. n. 993 del 1973".
Il ricorrente deduce: l'arma detenuta risponde ai requisiti prescritti dalla Convenzione di Bruxelles
del 1 luglio 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 12 dicembre 1973, n. 993.
La interpretazione seguita dal giudice a quo, nel senso della qualificazione come armi clandestine di
quelle non catalogate ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 7, si pone, pertanto, in contrasto
colla normativa della Unione Europea alla stregua della direttiva 2008/51/CE. 3. - Il ricorso è
fondato.
Le norme incriminatrici, contenute nella L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, commi 2, 3, 4 e 5, e
successive modificazioni, rinviano alla disposizione del comma 1, la quale reca i criteri di
qualificazione dell'oggetto materiale del reato, come arma clandestina.
Orbene, il reato, ritenuto nella specie, evoca il criterio enunciato dal numero 1 del ridetto comma 1,
ovverosia della mancata catalogazione ai sensi della citata Legge, art. 7.
Tale disposizione, recante la istituzione del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e la
disciplina della catalogazione dei prototipi, costituiva norma integratrice del precetto penale, in
relazione, beninteso, alle ipotesi delittuose contemplate, concernenti le armi non catalogate (e
quelle prive della indicazione del numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo
nazionale).
Ma la L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, comma 7, recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha abrogato il succitato art. 7 e ha soppresso il catalogo
nazionale della armi comuni da sparo.
La abrogazione della norma integratrice comporta la abolitio criminis del delitto di detenzione di
arma clandestina in relazione alla specifica previsione normativa della detenzione delle armi non
catalogate.
Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata in relazione alla (ritenuta)
qualificazione della condotta (suscettibile, tuttavia, di diversa definizione giuridica, in relazione alla
omessa denunzia della detenzione dell'arma e delle munizioni) e la trasmissione degli atti al
Tribunale ordinario di Sanremo per il corso ulteriore.
P.Q.M.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
Sanremo per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2013
Cassazione penale sez. I, 23 aprile 2013 (udienza) , n. 21673
"Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché in ciò sta l'essenza della dignità umana"
(Giovanni Falcone)