da Silvio Biagini » mar dic 02, 21:31:23
Vedete, a noi, la cosa suscita una certa ilarità. Uso il "noi" solo per indicare una certa quantità di persone che fondamentalmente conoscono un po' di diritto delle armi se non altro per tutelare la propria passione. Il giovane, che avrebbe potuto comportarsi meglio nel passato, invece avrà poco da sorridere quando si troverà di fronte ai giudici. Con i precedenti rischia... se poi trova chi è poco pratico di armi, allora...
Cito un esempio tratto da una rivista forense.
Merita di essere letto e meditato.
....stralcio....
...nel corso di una operazione veniva rinvenuta in casa del... una munizione cal.7,62x39...
...il difensore chiedeva di accertare se si trattava di munizione da guerra o meno...
...il PM affermava che per accertare se una munizione rientra tra quelle per arma da guerra o tra quelle per armi comuni occorre fare (giustamente) riferimento all'art. 1 L.n.110/75 e all'art.2 stessa legge secondo cui "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti", sicché, ove le munizioni abbiano caratteristiche vietate per il munizionamento civile, resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico (sent. Cass...) a nulla rilevando che le stesse possono essere impiegate anche nelle armi comuni (corretto sin qui).
Tali caratteristiche ricorrono nella specie dove il proiettile del .... (occhio alla prima perla) "a palla" (che tipo? non lo dice!) non può essere considerato come munizionamento per armi comuni da sparo, e ciò sia per l'univocità delle norme citate, sia perché in tali cartucce è insita una maggiore pericolosità (sent. Cass...)"...
...il PM proseguiva..."Ad escludere ogni forma di dubbio (e qui già si materializza l'inxxxxta per il .... già con precedenti) in merito alla natura del proiettile in esame, va considerato quanto espresso dalla sent. Cass... che ha ritenuto costituire munizionamento d'arma da guerra, peraltro in dotazione alle forze NATO, una cartuccia cal. 7,62, (ecco la seconda perla), quale quella nella disponibilità del ....(ma non era un 7,62x39?)"
Ora siamo di fronte ad un bivio per l'origine dell'interpretazione delle parole del PM.
La prima potrebbe essere che il PM avesse valutato (dato che il testo è del 2011) che tra le forze NATO vi sono già da tempo nazioni che hanno fatto parte dell'ex-patto di Varsavia e quindi sono entrate nella nuova alleanza con i loro armamenti individuali in calibro 5,45x39, 7,62x39 e 7,62x54. Questo però, a mia conoscenza, non costituisce motivo per dichiarare calibri NATO (non conosco alcun Stanag in materia) anche quelli diversi dal 7,62x51, 5,56x45 e 9x19. Quindi potrebbe aver pensato bene, ma non è corretto.
La seconda, più plausibile dato il grosso svarione sulle "palle", è che il PM non conoscesse assolutamente la differenza tra un 7,62x51NATO ed un 7,62x39M43.
Qualunque sia l'origine dell'interpretazione del PM resta il fatto che potrebbero essere concesse almeno due possibilità all'imputato ...., con i due gradi di giudizio successivi, per essere assolto dalla detenzione di munizionamento da guerra e imputato solo per detenzione non autorizzata di munizionamento per arma comune.
Questo sempre nel caso che il difensore non fosse ignorante come una capra in materia di diritto sulle armi e munizioni ed abbia suggerito al suo assistito di patteggiare e chiudere "l'incidente" con lo sconto di un terzo della pena...
Eppure sarebbe stato sufficiente consultare un perito iscritto all'albo del tribunale...
E questo non è certo l'unico esempio...
Un cordiale saluto, Silvio