radioamerica ha scritto:Secondo voi.....aprire un'armeria sotto forma di cooperativa, funzionerebbe ? Magari un'armeria che vende alcuni prodotti di importazioni in modo esclusivo ?
Secondo me no.
Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.
L'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle società è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.
Insomma... NON hai un riparto degli utili come normalmente vediamo nelle società.
Le cooperative sono caratterizzate dal voto "capitario" dei soci, ovvero dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale: viceversa, nelle società per azioni i voti sono attribuiti in proporzione al numero di azioni (con diritto di voto) possedute da ogni socio.
Caratteristica propria della cooperativa è il principio cosiddetto della "porta aperta", oppure il principio di parità tra i soci (democrazia economica), che implica, tra l'altro, oltre al voto capitario, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci (art. 2528, quarto comma).
In base al Codice Civile sono società cooperative a "mutualità prevalente" quelle che (art. 2512):
-svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
-si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
-si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Esistono cooperative non a mutualità prevalente, dette "cooperative diverse", mentre le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente; inoltre queste ultime non possono trasformarsi in società a scopo di lucro.