Almeno una cosa buona
pare esserci:
all'articolo1, comma 1, lettera c), appare necessario modificare la previsione al solo fine di chiarire che la trasmissione per via telematica alla questura competente per territorio della denuncia prevista dall'articolo 38 del TULPS è una delle modalità consentite. La disposizione sembra comunque ultronea, dovendosi in ogni caso applicare le norme sulla documentazione amministrativa telematica contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel Codice dell'Amministrazione Digitale, a cui dovrebbe farsi opportuno riferimento;
Se non interpreto male,
devono accettare una denuncia inviata via PEC
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Quindi fine del "porta in Questura, ma lascia lì che non c'è chi se ne occupa; torna dopo un mese che se non l'hanno smarrita forse l'hanno guardata"...