da Pyno&dyno » dom mag 28, 08:39:49
estratto dal sito di A&T
L'articolo 7 della direttiva, infatti, dice che "Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e le galmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017".
Cosa significa? Senza la legge di recepimento, non è semplicissimo rispondere a tale domanda. L'interpretazione più logica è che anche se la direttiva non è ancora stata recepita, tutti coloro i quali acquisteranno armi demilitarizzate e/o caricatori di capacità superiore a 10 colpi per carabina e a 20 colpi per pistola prima dell'entrata in vigore della direttiva (quindi entro il 13 giugno incluso), quando sarà emanata la legge di recepimento potranno continuare a detenere tali armi senza dover dimostrare di svolgere con esse un'attività sportiva "regolare". Chi, invece, le acquisterà dopo il 13 giugno 2017, quando entrerà in vigore la legge di recepimento, potrà continuare a detenerle solo nel momento in cui "si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente".
La cosa, ribadiamo, riguarda sia le armi demilitarizzate, sia i caricatori "maggiorati" che, come è noto, in Italia dal 5 novembre 2015 è possibile acquistare solo per armi sportive ed è necessario denunciare.
Because they said I couldn't have it