Ogni tanto la Legge è anche a favore di chi si difende...

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Ogni tanto la Legge è anche a favore di chi si difende...

Messaggioda Sergio » mer mar 07, 11:01:00

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Legittima difesa e requisito di proporzionalità in caso di violazione di domicilio





(Cass. pen., sez. I, sentenza 23 marzo 2011, n. 11610)

di Simone Marani

(Fonte: Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza 5/2011)




Il quesito:

Nella legittima difesa attuata mediante l’utilizzo di un’arma a tutela del proprio domicilio, il rapporto di proporzione tra difesa e offesa è già predeterminato dal legislatore?
Il caso

Tizio, dopo essersi assicurato per telefono che Caio fosse in casa, si recava presso l’abitazione di costui con l’intenzione di ottenere la restituzione del suo decoder. Non appena Caio apriva la porta, tra i due incominciava una discussione relativa alle rispettive pretese, al termine della quale il medesimo cercava di impedire a Tizio di entrare in casa.

Nonostante ciò, Tizio riusciva ugualmente, mediante violenza, ad entrare nell’abitazione. Caio, probabilmente impaurito dall’atteggiamento della controparte, impugnava un coltello e colpiva quest’ultima all’emitorace.

Per tale motivo, il Tribunale di Bologna, in data 5 marzo 2009, dichiarava Caio responsabile del delitto di tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.).

Secondo i giudici territoriali non sussistevano i presupposti per l’applicazione della legittima difesa, di cui all’art. 52, secondo comma, c.p., in quanto non vi era la prova che la parte lesa volesse aggredire il proprietario dell’abitazione. Sebbene Caio avesse ritenuto di agire in presenza della legittima difesa, temendo per la propria incolumità a seguito della violazione di domicilio, si escludeva l’elemento della proporzione tra difesa e pericolo.

Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione Caio, posto che l’utilizzo dell’arma è previsto dalla normativa presuntivamente come proporzionato, nei casi di violazione di domicilio, e che il ricorrente si era trovato nella necessità di reagire alla violenta introduzione in casa della parte lesa.

La normativa

Codice penale

Art. 52. Difesa legittima

“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.





Inquadramento della problematica

In tema di legittima difesa, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59, all’art. 52 c.p., si è stabilita, per legge, la proporzionalità nel caso di violazione di domicilio da parte dell’aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o i propri beni, l’uso di un’arma legittimamente detenuta.

In altre parole, si stabilisce la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione di domicilio dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà dei soggetti legittimati ad escluderne la presenza.

Ciò precisato, appare evidente che l’uso dell’arma non possa essere sempre e comunque ritenuto legittimo, dovendo essere contenuto all’interno dei limiti previsti dalla norma.

Per tale motivo ci dobbiamo interrogare se Caio si sia effettivamente trovato nella necessità di difendere la propria incolumità dal comportamento violento di Tizio, situazione che legittimerebbe l’uso dell’arma nei confronti dell’aggressore.


La soluzione accolta dalla Suprema Corte

- La modifica dell’art. 52 c.p., a seguito dell’intervento novellatore del 2006, riguarda solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittimata solo quando non vi sia desistenza e sussista un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri (1).

- Ad esempio, si è ritenuto che non sussista il requisito della necessità della reazione armata quando l’aggredito possa, senza alcuna difficoltà, rifugiarsi nella propria abitazione, dalla quale invocare soccorso, o comunque allontanarsi dal luogo dell’aggressione (2).

- Infatti, ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, il requisito della necessità della difesa deve essere inteso nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate ex ante, l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto.

- Ne deriva il seguente principio di diritto enunciato dai giudici della Prima Sezione Penale: “L’art. 52, comma 2, introdotto dalla l. n. 59 del 2006, ha stabilito la presunzione di sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione di domicilio dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza. In tale caso, l’uso dell’arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

- In presenza di dette condizioni, non è rimesso al magistrato il giudizio sulla proporzionalità della difesa all’offesa, essendo tale rapporto sussistente per legge; e ciò vale sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente, sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole. Nel caso, però, in cui l’agente abbia ritenuto per errore, determinato da colpa, di trovarsi nelle condizioni previste dalla difesa legittima, obiettivamente non sussistenti, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

- Per tale motivo, la Suprema Corte, annulla la sentenza impugnata, rinviandola per un nuovo esame ad un’altra sezione della Corte d’Appello.
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Re: Ogni tanto la Legge è anche a favore di chi si difende...

Messaggioda ordotempli » mer mar 07, 12:34:44

Sentenza che trovo levantina e Pilatesca ....
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Re: Ogni tanto la Legge è anche a favore di chi si difende...

Messaggioda Sergio » mer mar 07, 13:01:16

ordotempli ha scritto:Sentenza che trovo levantina e Pilatesca ....

...ovvero tradotto?? :-) :-) :-)
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Re: Ogni tanto la Legge è anche a favore di chi si difende...

Messaggioda ordotempli » mer mar 07, 17:51:56

Levantina : un gran parlare senza che ci siano conclusioni coerenti e chiare,

1.che proviene dal Medio-Oriente, in particolare dall'area dell'ex-Impero Ottomano
2.per estensione, termine per indicare persone astute, particolarmente abili nel commercio, disoneste, sleali, corrotte, dotate cioè di caratteristiche che costituivano, nel mondo occidentale, il tradizionale stereotipo delle popolazioni provenienti dalle suddette zone. (WIKIPEDIA)

Pilatesca : come Pilato ... sostanzialmente " lavarsene le mani ", rimandare ad altro giudizio.
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Re: Ogni tanto la Legge è anche a favore di chi si difende...

Messaggioda mimmo002 » mer mar 07, 23:49:28

povero sergio :lol:
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per i pugliesi, calabresi, siciliani, e campani i levantini erano i greci, albanesi e turchi , di cui e tradizionale una cattiva opinione :D
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Re: Ogni tanto la Legge è anche a favore di chi si difende...

Messaggioda Sergio » gio mar 08, 09:51:40

Mamma mia...
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