Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
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Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
http://www.earmi.it/diritto/leggi/circ_2012-7.html
Circolare 20 luglio 2012 n. 7 sulla data di scadenza dei documenti di identità
Circolare PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 20 luglio 2012 , n. 7 Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. (12A09669) Gazzetta Ufficiale N. 207 del 5 Settembre 2012
1. Inquadramento.
Sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 il quale, ai commi 1 e 2, dispone che per i documenti di identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo la sua entrata in vigore, la nuova scadenza cade alla data corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
La disposizione, che non prevede alcuna deroga, si applica dunque a tutti i documenti di identità e di riconoscimento.
È bene precisare che il citato art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al quale all'ordinario termine di scadenza si aggiungono i giorni che residuano alla data di compleanno del titolare del documento.
Ove poi il titolare della carta di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo. Per semplificare: se la patente di guida scade il 20 ottobre 2012 (data del compleanno del suo titolare) ed il rinnovo è chiesto il 15 novembre, la nuova scadenza cadrà il 20 ottobre 2022 e non il 20 ottobre 2023.
È utile altresì evidenziare che le novità introdotte dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 si applicano solo in sede di primo rilascio o rinnovo del documento, con la conseguenza che il periodo di validità del documento, iniziato a decorrere prima del 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge), cessa alla data di naturale scadenza e non a quella del compleanno del titolare.
Dai chiarimenti forniti emerge che le disposizioni di legge che prevedono il periodo di validità del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) devono intendersi integrate, e non tacitamente abrogate, dal comma 1 dell'art. 7, decreto-legge n. 5 perché quest'ultimo non si pone in contrasto con le singole disposizioni ma integra il loro contenuto con esclusivo riferimento al primo rilascio o rinnovo successivo alla data della sua entrata in vigore.
Le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 si applicano anche alle tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, atteso che il comma 3 dello stesso art. 7 si è limitato a modificare la durata di validità delle stesse, portandola da cinque a dieci anni, ferma restando la disciplina della scadenza prevista dal comma 1.
2. Patenti di guida.
Come è stato chiarito nel paragrafo 1, la novella introdotta dai commi 1 e 2 dell'art. 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 ha portata generale e si applica dunque anche alle patenti di guida. La disposizione introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non contrasta con la disciplina comunitaria, dettata dalla Direttiva 2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006, che consente agli Stati membri di rilasciare le patenti di guida (categoria AM, A1, A, B1, B e BE) con una validità amministrativa fino a 15 armi (art. 7, n. 2, lett. a).
Quanto alle informazioni da apporre sulla patente in ordine al periodo di validità, la direttiva fa esplicito riferimento soltanto alla data di rilascio e alla data di scadenza (All. I, n. 3, par. d). In particolare, nel campo 4a della patente deve essere indicata la data di rilascio, mentre nel campo 4b deve essere apposta la "data di scadenza della patente o un trattino se la validità e illimitata in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c)". Ne deriva, pertanto, che il legislatore comunitario non impone alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel riquadro relativo alla data di rilascio e quelli indicati nel riquadro relativo alla data di scadenza.
La coincidenza della data di scadenza della patente con quella dì nascita del titolare non si pone dunque in contrasto con l'ordinamento comunitario, atteso che la direttiva fissa unicamente il limite massimo del periodo di validità amministrativa delle patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e quella di scadenza. Peraltro, anche nelle patenti rilasciate o rinnovate ante art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non sempre la data di rilascio coincide, quanto a giorno e mese, a quella della scadenza.
Neppure si potrebbe ritenere che l'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non si applica alle patenti, essendo il Codice della strada normativa speciale che deroga a quella generale.
Ed invero, non sussiste un problema di rapporto tra norma generale e norma speciale atteso che, come è stato chiarito, l'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non deroga ai principi generali dettati in ordine alla scadenza dei documenti di identità e, dunque, alle regole previste dal Codice per la strada della patente. È infatti solo in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo che la scadenza è prorogata sino alla data del compleanno.
Peraltro, in ragione delle peculiarità sottese ad alcune patenti di guida, la disposizione introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non si applica alle patenti rilasciate per le categorie superiori C e D e a quelle la cui durata è fissata in misura ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla Commissione medica legale. Naturalmente l'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non si applica neanche alla cd. Carta di qualificazione del conducente (CQC), di cui alla direttiva 2003/59/CE recepita dal d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non avendo questa natura di documento di identità. Si tratta, infatti, di un certificato di qualificazione professionale necessario alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere professionale legata all'autotrasporto.
In conclusione, la novella introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 si applica alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata ordinaria; non si applica alle patenti di categorie C e D e a quelle di durata limitata a seguito di giudizio reso dalla Commissione medica legale.
Roma, 20 luglio 2012
Nota: Le disposizioni si applicano anche ai libretti delle licenze di porto d’armi che sono documenti di identità a tutti gli effetti. E.M.
Circolare 20 luglio 2012 n. 7 sulla data di scadenza dei documenti di identità
Circolare PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 20 luglio 2012 , n. 7 Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. (12A09669) Gazzetta Ufficiale N. 207 del 5 Settembre 2012
1. Inquadramento.
Sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 il quale, ai commi 1 e 2, dispone che per i documenti di identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo la sua entrata in vigore, la nuova scadenza cade alla data corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
La disposizione, che non prevede alcuna deroga, si applica dunque a tutti i documenti di identità e di riconoscimento.
È bene precisare che il citato art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al quale all'ordinario termine di scadenza si aggiungono i giorni che residuano alla data di compleanno del titolare del documento.
Ove poi il titolare della carta di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo. Per semplificare: se la patente di guida scade il 20 ottobre 2012 (data del compleanno del suo titolare) ed il rinnovo è chiesto il 15 novembre, la nuova scadenza cadrà il 20 ottobre 2022 e non il 20 ottobre 2023.
È utile altresì evidenziare che le novità introdotte dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 si applicano solo in sede di primo rilascio o rinnovo del documento, con la conseguenza che il periodo di validità del documento, iniziato a decorrere prima del 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge), cessa alla data di naturale scadenza e non a quella del compleanno del titolare.
Dai chiarimenti forniti emerge che le disposizioni di legge che prevedono il periodo di validità del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) devono intendersi integrate, e non tacitamente abrogate, dal comma 1 dell'art. 7, decreto-legge n. 5 perché quest'ultimo non si pone in contrasto con le singole disposizioni ma integra il loro contenuto con esclusivo riferimento al primo rilascio o rinnovo successivo alla data della sua entrata in vigore.
Le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 si applicano anche alle tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, atteso che il comma 3 dello stesso art. 7 si è limitato a modificare la durata di validità delle stesse, portandola da cinque a dieci anni, ferma restando la disciplina della scadenza prevista dal comma 1.
2. Patenti di guida.
Come è stato chiarito nel paragrafo 1, la novella introdotta dai commi 1 e 2 dell'art. 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 ha portata generale e si applica dunque anche alle patenti di guida. La disposizione introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non contrasta con la disciplina comunitaria, dettata dalla Direttiva 2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006, che consente agli Stati membri di rilasciare le patenti di guida (categoria AM, A1, A, B1, B e BE) con una validità amministrativa fino a 15 armi (art. 7, n. 2, lett. a).
Quanto alle informazioni da apporre sulla patente in ordine al periodo di validità, la direttiva fa esplicito riferimento soltanto alla data di rilascio e alla data di scadenza (All. I, n. 3, par. d). In particolare, nel campo 4a della patente deve essere indicata la data di rilascio, mentre nel campo 4b deve essere apposta la "data di scadenza della patente o un trattino se la validità e illimitata in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c)". Ne deriva, pertanto, che il legislatore comunitario non impone alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel riquadro relativo alla data di rilascio e quelli indicati nel riquadro relativo alla data di scadenza.
La coincidenza della data di scadenza della patente con quella dì nascita del titolare non si pone dunque in contrasto con l'ordinamento comunitario, atteso che la direttiva fissa unicamente il limite massimo del periodo di validità amministrativa delle patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e quella di scadenza. Peraltro, anche nelle patenti rilasciate o rinnovate ante art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non sempre la data di rilascio coincide, quanto a giorno e mese, a quella della scadenza.
Neppure si potrebbe ritenere che l'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non si applica alle patenti, essendo il Codice della strada normativa speciale che deroga a quella generale.
Ed invero, non sussiste un problema di rapporto tra norma generale e norma speciale atteso che, come è stato chiarito, l'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non deroga ai principi generali dettati in ordine alla scadenza dei documenti di identità e, dunque, alle regole previste dal Codice per la strada della patente. È infatti solo in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo che la scadenza è prorogata sino alla data del compleanno.
Peraltro, in ragione delle peculiarità sottese ad alcune patenti di guida, la disposizione introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non si applica alle patenti rilasciate per le categorie superiori C e D e a quelle la cui durata è fissata in misura ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla Commissione medica legale. Naturalmente l'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non si applica neanche alla cd. Carta di qualificazione del conducente (CQC), di cui alla direttiva 2003/59/CE recepita dal d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non avendo questa natura di documento di identità. Si tratta, infatti, di un certificato di qualificazione professionale necessario alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere professionale legata all'autotrasporto.
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Tanto per rompere i
e farmi fare casino, quando mi scadrà la patente di guida!

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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Io non ci ho capito un piffero.
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Dopo il primo quarto di testo, che ho riletto tre volte, ho avuto un colpo di sonno...
Qualcuno, in soldoni, ha capito cosa dice ?
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Arrivera' baffone....
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Che tutti i documenti d'identità scadono il giorno del compleanno.
Con qualche eccezione (certificati di abilitazione professionale e patenti speciali o superiori). I PDA non sono tra le eccezioni (a detta di Mori).
Quindi, al primo rinnovo la data di scadenza indicata sarà il giorno del compleanno successivo a quella che sarebbe la scadenza "oggi + 6 anni".
In pratica, se il TAV ti scade in marzo, compi gli anni in gennaio, lo consegni per il rinnovo a febbraio e te lo dovranno rendere con validità di quasi 7 anni
Poi grandissima palla rifare i documenti tutti insieme... ma se non altro basterà una serie di certificati.
Con qualche eccezione (certificati di abilitazione professionale e patenti speciali o superiori). I PDA non sono tra le eccezioni (a detta di Mori).
Quindi, al primo rinnovo la data di scadenza indicata sarà il giorno del compleanno successivo a quella che sarebbe la scadenza "oggi + 6 anni".
In pratica, se il TAV ti scade in marzo, compi gli anni in gennaio, lo consegni per il rinnovo a febbraio e te lo dovranno rendere con validità di quasi 7 anni

Poi grandissima palla rifare i documenti tutti insieme... ma se non altro basterà una serie di certificati.
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
E vallo a spiegare a Cacace che non l' hai rinnovato perchè compirai gli anni il mese successivo .... ti arrresta per porto " ABUSIVO "

E, poi, che gran lavoro dovrai fare quel giorno ... festa rovinata !!!



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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
In compenso gli salta il giochino di fregarti 3-4 mesi.
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Non ci ho capito un altro stra@azzo!!!! Sto' facendo le carte per il rinnovo del mio TAV che scade il 3 gennaio del 2013!!! mi hanno consigliato di anticipare il tutto di almeno un paio di mesi, ed allora andro a fare la visita il 24 settembrePietro66 ha scritto:Dopo il primo quarto di testo, che ho riletto tre volte, ho avuto un colpo di sonno...
Qualcuno, in soldoni, ha capito cosa dice ?


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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Quindi, una volta rinnovato, la scadenza sarà il 19 giugno del 2019, se non ho toppato i conti. A questo giro guadagni 6 mesi.
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Benissimo, cavolo......tanto sara'l'ultima volta 

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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
E perché??! :-(mainard ha scritto:Benissimo, cavolo......tanto sara'l'ultima volta
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Boh ?...Cosi'...sensazione...
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Tanto per dire: il mio libretto di porto (quindi la scadenza quinquennale pda) scade il 26 gennaio; gli anni li compio il 27 dicembre....... che mi succederà????????
Pentitevi!!!
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Avrai un anno in piùCalico ha scritto:Tanto per dire: il mio libretto di porto (quindi la scadenza quinquennale pda) scade il 26 gennaio; gli anni li compio il 27 dicembre....... che mi succederà????????

Chi ha un perché per vivere, può sopportare tutti i come.
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Situazione quasi ideale, se glie lo porti per il rinnovo il 28 dicembre. Scadrebbe il 26/12013, quindi loro lo rinnoverebbero solo fino al 26/1/2018, ma con questa circolare te lo devono far scadere il 27/12/2018 
Sempre che non lo considerino alla stregua di una patente superiore/speciale.

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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Ovviamente se lo porti il 26/12/12 faranno in modo che scada il 27/12/17 (guarda caso l'incaricato lo ha fatto in giornata!)...
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Il mio tsn non sapeva nulla e questo mese Livorno ha rinnovato, fregandosene della legge, ad almeno 2 guardie giurate.
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Può anche darsi che per le GPG e/o i porti da difesa sia come per le patenti speciali: slegato dalla data di nascita.
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Re: Circ. 20-07-2012 n. 7 scadenza dei documenti di identità;
Bisogna che prima o poi mi rilegga il sito di Mori.
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