detto fatto via la ccca e il banco si autoelegge scheriffo
Inviato: lun set 17, 13:49:04
l'italia è il pese dei cachi e anche stavolte il tuttoè confermato.
nonostante le leggi, le normative le modifiche ad esse, nonostante la commissione sia stata eliminata alla fine qualcuno che si crede superiore alla legge scritta salta fuori, adesso è il turno del banco e del suo amato staff direttivo.....
prego leggete con attenzione
http://www.bancoprova.it/index.php/it/c ... zione.html
per facilitarvi la vita vi estrapolo la perla dell'anno
prego notare la perla del giorno redatta venerdi scorso:
Questo BNP, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 110/75, non certificherà come armi comuni le armi corte in grado di utilizzare lo stesso munizionamento della armi da guerra. I seguenti calibri sono considerati idonei all’utilizzo delle munizioni da guerra: 5,7x28; 5,56x45; 7,62x39; 7,62x51; 30-06; 7,62x54R; 12,7x99 e loro sinonimi piu’ altri eventuali.
per chi non si ricorda tutto l'articolo di legge in questione:
articolo 1 - Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
ora sarebbe bello sapere in che modo mettendo quel divieto ottemprano questo articolo....... ma andiamo pure avanti.... per completezza è doveroso riportare anche il secondo articolo
Articolo 2 - Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo (comma così modificato dall'art. 11, L. 21/12/1999, n. 526).
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (comma così sostituito dall'art. 1, L. 21/02/1990, n. 36 e dall'art. 11, L. 21/12/1999, n. 526).
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore (comma così modificato dall'art. 12, D.L. 8/06/1992, n. 306).
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile (cfr. la L. 6/03/1987, n. 89 (Gazz. Uff. 18/031987, n. 64) che ha approvato le norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e il D.M. 15/09/1989 (Gazz. Uff. 18/10/1989, n. 244) con il quale sono state dettate le condizioni e caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare nel soccorso alpino) (comma così modificato dall'art. 1, L. 21/02/1990, n. 36).
vi prego di soffermarvi sulla frase in grassetto che si collega all'erticolo 1
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari
leggendo prima la allucianante uscita del banco e poi gli articoli di legge è chiaro che stanno a dire poco delirando ( notare che dice che in cal 50 bmg non si possono bancare armi corte il che mi fa presumere che le lunghe si)e teale fregna è il primo e lampante esempio di com prima la commissione si autoleggeva legislatore ora lo fa il banco.
ci sta una fondamentale differenza.... che il resposnabile di tutto (come scritto nella pagina web) ossia il direttore del banco non si reso conto che sta mettendo il fondoschiena in una marea di pedate che arriveranno dirette a lui,da tutti coloro avranno le palle di contrastarlo ; in quanto la commissione su cui scaricare il barile non esiste più, il ministero...... figurati se si prende lui la patat bollente ha sempre scaricato prima su commissione e ora sul banco.... e soprattuo evidentemente non ha considerato bene che essendo un ente privato facente pubblico servizio deve rispondere ad evendtuali denunce per danni etcetcetc......
ancora una volta nel nostro paesucolo se i vari importatori si metessereo per 3 secondi daccrodo e si muovessero tutti assieme ci metterebbero un niente asistemare la cosa con le buone o con le cattive maniere ( legali intend) ma come sempre averemo il solito teatrino dove tutti ( o quasi) assecondano l'organo di turno per paura che dopo faccia ritorsioni.
in tutta scnerità auguro al responsabile o ai responsabili di questo di prendersi una sonora secchiata di merdae dopo che meditino attentamente se restare li e cominciare lavorare seriamente oppure se andarsene e lasciare il posto a qualcuno che si prenda le proprie responabilita senza inventare leggi o norme a suo piacimento
nonostante le leggi, le normative le modifiche ad esse, nonostante la commissione sia stata eliminata alla fine qualcuno che si crede superiore alla legge scritta salta fuori, adesso è il turno del banco e del suo amato staff direttivo.....
prego leggete con attenzione
http://www.bancoprova.it/index.php/it/c ... zione.html
per facilitarvi la vita vi estrapolo la perla dell'anno
prego notare la perla del giorno redatta venerdi scorso:
Questo BNP, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 110/75, non certificherà come armi comuni le armi corte in grado di utilizzare lo stesso munizionamento della armi da guerra. I seguenti calibri sono considerati idonei all’utilizzo delle munizioni da guerra: 5,7x28; 5,56x45; 7,62x39; 7,62x51; 30-06; 7,62x54R; 12,7x99 e loro sinonimi piu’ altri eventuali.
per chi non si ricorda tutto l'articolo di legge in questione:
articolo 1 - Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
ora sarebbe bello sapere in che modo mettendo quel divieto ottemprano questo articolo....... ma andiamo pure avanti.... per completezza è doveroso riportare anche il secondo articolo
Articolo 2 - Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo (comma così modificato dall'art. 11, L. 21/12/1999, n. 526).
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (comma così sostituito dall'art. 1, L. 21/02/1990, n. 36 e dall'art. 11, L. 21/12/1999, n. 526).
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore (comma così modificato dall'art. 12, D.L. 8/06/1992, n. 306).
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile (cfr. la L. 6/03/1987, n. 89 (Gazz. Uff. 18/031987, n. 64) che ha approvato le norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e il D.M. 15/09/1989 (Gazz. Uff. 18/10/1989, n. 244) con il quale sono state dettate le condizioni e caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare nel soccorso alpino) (comma così modificato dall'art. 1, L. 21/02/1990, n. 36).
vi prego di soffermarvi sulla frase in grassetto che si collega all'erticolo 1
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari
leggendo prima la allucianante uscita del banco e poi gli articoli di legge è chiaro che stanno a dire poco delirando ( notare che dice che in cal 50 bmg non si possono bancare armi corte il che mi fa presumere che le lunghe si)e teale fregna è il primo e lampante esempio di com prima la commissione si autoleggeva legislatore ora lo fa il banco.
ci sta una fondamentale differenza.... che il resposnabile di tutto (come scritto nella pagina web) ossia il direttore del banco non si reso conto che sta mettendo il fondoschiena in una marea di pedate che arriveranno dirette a lui,da tutti coloro avranno le palle di contrastarlo ; in quanto la commissione su cui scaricare il barile non esiste più, il ministero...... figurati se si prende lui la patat bollente ha sempre scaricato prima su commissione e ora sul banco.... e soprattuo evidentemente non ha considerato bene che essendo un ente privato facente pubblico servizio deve rispondere ad evendtuali denunce per danni etcetcetc......
ancora una volta nel nostro paesucolo se i vari importatori si metessereo per 3 secondi daccrodo e si muovessero tutti assieme ci metterebbero un niente asistemare la cosa con le buone o con le cattive maniere ( legali intend) ma come sempre averemo il solito teatrino dove tutti ( o quasi) assecondano l'organo di turno per paura che dopo faccia ritorsioni.
in tutta scnerità auguro al responsabile o ai responsabili di questo di prendersi una sonora secchiata di merdae dopo che meditino attentamente se restare li e cominciare lavorare seriamente oppure se andarsene e lasciare il posto a qualcuno che si prenda le proprie responabilita senza inventare leggi o norme a suo piacimento