In un argomento di altra natura, con Ordo, Fax e Luigi siamo andati un poco fuori tema chiacchierando di polveri e munizioni, limiti e cumuli.
Premesso che sono ben chiari i limiti numerici (200 corte, 1500 lunghe e 5kg di polvere) c'è da prestare attenzione al cumulo.
Riassumo i diversi punti di vista:
- io affermo che i Carabinieri (in osservanza ad una loro circolare - e a quanto stabilito dal TULPS, aggiungo-) ritengono che una munizione per arma lunga debba contenere 1,785 g di polvere.
- Ordo, sulla base di una sua esperienza, precisa che "Quella norma che considerava un quantitativo di "sostanza attiva" (ovvero il quantitativo di polvere da sparo) contenuta in un manufatto come percentuale fissa dello stesso, è stata abolita da tempo .... ora vale il reale peso della stessa contenuta nel manufatto." Aggiunge "Non saprei citarti la nuova normativa di Legge e non so nemmeno se il TULPS sia stato poi modificato in tal senso o che, per innata pigrizia burocratica, questo sia ancora valido per le cartucce ( a palla, a pallini, ecc. ecc. ) che la norma non specifica."
- Fax, fa riferimento ad un post di Calico e cita "Decreto del 23 Settembre 1999 ( Gazzetta Ufficiale n°229 del 29-09-1999)
Articolo 3 comma b)
Ai fini del computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio I categoria è considerato pari a:
n°560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
n° 4.000 cartucce per arma corta, oppure
n° 12.000 cartucce a percussione anulare.....
Pertanto devi calcolare 1.785 grammi per cartuccia arma lunga e 0.25 grammi per arma corta ,200 colpi per arma corta sono 50 grammi di polvere
Questo per rimanere in tema.
- Luigi, interviene "Lo pensavo anche io fino a quando non mi hanno detto che riguardava le sole armerie, in ogni caso restare sotto i 5kg di polvere non è poi tanto complicato visto che sappiamo bene con quanta polvere ricarichiamo le nostre cartucce".
La logica di Luigi è ineccepibile, in effetti il calcolo sopra riportato, come ci informa il Codice delle Armi e degli Esplosivi, trae origine dall'articolo 97 del Regolamento al TULPS...nella sezione dedicata alla prevenzione degli infortuni. Ossia parla del limite minimo di materiale esplodente di prima categoria (polvere nera e/o infume) che può essere detenuto e trasportato senza particolare licenza. Questo limite è stabilito che non può essere superiore a 5 kg. E aggiunge "ovvero un numero superiore a 1500 cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza". Anche se non ben chiaro, appare una norma riferita a chi esercita una attività. Ovviamente, anche all'epoca, credo, chi faceva saltare un autorimessa poteva essere giudicato per mancata prevenzione di infortuni...e i limiti imposti dall'art.97 erano l'unico riferimento da placare.
Peraltro, già all'epoca, l'art.97 veniva interpretato nel senso che i quantitativi di polvere o di munizioni "sono alternativi e quindi non cumulabili" (Giudice Mori, ovvero non 5kg + 1500 lunghe + 200 corte).
Attenzione, comunque, la lettura dell'art. 97 ci evidenzia una "imprecisione". A parte le cartucce da fucile da caccia (all'epoca o erano da caccia o erano da guerra) caricate (probabilmente il legislatore voleva sottolineare che dovevano essere pronte all'uso, superfluo..) se facciamo i conti con 5kg di polvere si riempiono 1500 cartucce con 3,33grammi cadauna. Da dove salta fuori quindi il valore di 1,785grammi?
Senza far troppo lunga arriviamo al DM del '99 menzionato da FAX e ripreso, eni contenuti nel DL n.58 4/2010.
In questo DL il riferimento alle cartucce confezionate è chiaro e riprende gli stessi valori citati nel DM del '99 aggiungendo anche le cartucce a salve. Con il DM 8/2011 vengono ulteriormente confermati questi valori aggiungendo precisazioni in materia di detenzione alternativa di sostanze esplodenti fermo restando il limite massimo di 200chili. Ovviamente si tratta di possibilità che non rientrano tra quelle del "ricaricatore generico medio".
Credo, che un esame dettagliato di questo Decreto Ministeriale del 2011 contenga, nei suoi meandri, quanto osservato da Ordo. Dalla mia lettura del testo relativo a "Equivalenza fra polveri e polveri in cartucce" individuo, nel legislatore, un distinguo tra artifici pirotecnici, menzionati da Ordo nel suo commento, e cartucce.
Resta comunque il fatto che il conteggio del cumulo tra quantitativo di polvere e numero di cartucce fatto dai CC prende a riferimento i contenuti del DM del 2011.
Con questo decade il conteggio del cumulo proposto da Luigi "Silvio, se un grano equivale a 0,0648 grammi, un kg di polvere equivale a 15.432 grani che, nel mio caso, bastano a riempire circa 15.432/42 = 367 cartucce da 308W...Ho giusto 300 cartucce 308W in denuncia...
Questa osservazione è di una logica matematica ineccepibile oltre che realistica...(al contrario di attribuire 1,785grammi per ogni tipo di cartuccia lunga, come osservavo, per esempio, dal .222Rem al 416 Rigby). Ma in sede di controllo/perquisizione delle Forze dell'Ordine è il riferimento legislativo che fa fede, anche per rispondere alle domande del magistrato inquirente.
Se qualcuno ha ulteriori riferimenti normativi di cui è a conoscenza...
Un cordiale saluto, Silvio