Caccia o sportiva?
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Caccia o sportiva?
Dove si vede se un'arma lunga è utilizzabile per la caccia o è stata catalogata sportiva (o addirittura comune)?
Sul sito di SPACE non mi pare sia indicato, e ci sono armi lunghe che non sono utilizzabili per la caccia, a quanto mi hanno detto ieri in poligono (e confermato dalla lettura dei documenti su SPACE)...
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Lo scopo del Catalogo è quello di distinguere tra armi comuni e armi da guerra. Per alcune armi viene aggiunta la catalogazione sportiva, che è una aggiunta alla qualifica di arma comune. Non è compito del Catalogo catalogare le armi da caccia. E' la legge venatoria a stabilire dei precisi limiti sia per la canna liscia che per la rigata.
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L?idoneità di un?arma all?uso venatorio è data dall?unione di catalogazione come arma lunga (fucile o carabina evincibile dal Catalogo Nazionale) ed essere camerata in un calibro che rispetti i requisiti sanciti all?art.13 della Legge 157/92.
DAL SITO: http://www.poliziadistato.it/faq/1551
Domanda n. 1927: Consultando il Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato sul vostro sito, noto che fucili, sicuramente da caccia, vengono invece classificati come "arma comune". Si tratta forse di un errore?
Non si tratta di un errore. L'ufficio del Catalogo, avvalendosi del parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, ha il solo dovere di stabilire se un'arma può essere definita come comune e, quindi, come tale inserita nell'apposito Catalogo, oppure rientra tra quelle da guerra o tipo guerra, per le quali l'iscrizione viene, ovviamente, rifiutata. Compito del predetto Ufficio è, altresì, quello di attribuire ad un'arma, a seguito di apposita istanza del fabbricante o dell'importatore, laddove il parere espresso dal CONI sia favorevole, la qualifica di "arma sportiva", ai sensi della legge 25.3.1985, nr. 86. Tale qualifica figura anche al Catalogo. Non compete, invece, al Ministero dell'Interno indicare se un'arma rientra o no tra quelle consentite per l'esercizio dell'attività venatoria, perché esiste un'apposita norma deputata a farlo, l'art. 13 della legge 157/92. Pertanto, un'arma che viene oggi catalogata comune, tale è destinata a rimanere, mentre non è detto che essa sia sempre da caccia, perché il testo della citata norma potrebbe anche subire delle modifiche. Ecco perché l'Ufficio Catalogo non indica, in sede di iscrizione del modello dell'arma al Catalogo Nazionale, se essa rientra tra quelle destinate all'attività venatoria.
Data: 10-03-2005
DAL SITO: http://www.poliziadistato.it/faq/1551
Domanda n. 1927: Consultando il Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato sul vostro sito, noto che fucili, sicuramente da caccia, vengono invece classificati come "arma comune". Si tratta forse di un errore?
Non si tratta di un errore. L'ufficio del Catalogo, avvalendosi del parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, ha il solo dovere di stabilire se un'arma può essere definita come comune e, quindi, come tale inserita nell'apposito Catalogo, oppure rientra tra quelle da guerra o tipo guerra, per le quali l'iscrizione viene, ovviamente, rifiutata. Compito del predetto Ufficio è, altresì, quello di attribuire ad un'arma, a seguito di apposita istanza del fabbricante o dell'importatore, laddove il parere espresso dal CONI sia favorevole, la qualifica di "arma sportiva", ai sensi della legge 25.3.1985, nr. 86. Tale qualifica figura anche al Catalogo. Non compete, invece, al Ministero dell'Interno indicare se un'arma rientra o no tra quelle consentite per l'esercizio dell'attività venatoria, perché esiste un'apposita norma deputata a farlo, l'art. 13 della legge 157/92. Pertanto, un'arma che viene oggi catalogata comune, tale è destinata a rimanere, mentre non è detto che essa sia sempre da caccia, perché il testo della citata norma potrebbe anche subire delle modifiche. Ecco perché l'Ufficio Catalogo non indica, in sede di iscrizione del modello dell'arma al Catalogo Nazionale, se essa rientra tra quelle destinate all'attività venatoria.
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SL8 : ecco cosa dice il catalogo che indica chiaramente che e' per uso venatorio
http://www.poliziadistato.it/armi/view/11934
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Infatti!!! Ho scritto: Non è compito del Catalogo catalogare le armi da caccia. E' la legge venatoria a stabilire dei precisi limiti sia per la canna liscia che per la rigata.radioamerica ha scritto:non mi pare che le armi ad anima liscia siano riportate sul catalogo delle armi.
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E' palesemente una forzatura. Guarda sul sito SPACE... magicamente il riferimento al "consentito per uso caccia" sparisce...radioamerica ha scritto:SL8 : ecco cosa dice il catalogo che indica chiaramente che e' per uso venatorio
http://www.poliziadistato.it/armi/view/11934
https://www.space.interno.it/space/navi ... e?cid=1478
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quello che ho riportato è l sunto di una precisazione scritta dal sottoscritto per risolvere un problema di denunzia dell'arma e dopo che quesllo che ho scritto è stato sottoposto al Mininterno è scaturito che avevo ragione.
Non che sia la bibbia ma a mio avviso chiarisce il ruolo del catalogo nazionale e della 157/92 che tra l'altro a breve dovrebbe essere revisionata.
Non che sia la bibbia ma a mio avviso chiarisce il ruolo del catalogo nazionale e della 157/92 che tra l'altro a breve dovrebbe essere revisionata.
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Prova a cercare la gazzetta ufficiale nella quale è stato pubblicato l'aggiornamento del catalogo: è quella del 25 gennaio del 2000... Se non tro vi proprio quella non fa nulla, perchè il campo CLASSIFICAZIONE che compare sul sito della Polizia di stato è una forzatura. Sulla Gazzetta non ve ne è traccia.radioamerica ha scritto:non significa nulla, l'arma e' catalogata da anni.....da molti piu' space.....
Ecco una scheda tipo con i dati pubblicati in gazzetta. Tutti gli altri sono estrapolazioni inaccettabili.
N. 14093
Tipo: CARABINA
Denominazione: "ZOLI ANTONIO" MOD. AZ1900
Calibro: .270 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stai in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ========
Presentatore ZOLI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA "ZOLI ANTONIO" S.P.A.
Classe: C6
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MI spiace pary ma a me sul sito della polizia di stato risulta questo della zoli :
http://www.poliziadistato.it/armi/view/14122
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Ma quando vai a fare la denunzia dell'arma non possiamo aprire un contenzioso legale ogni volta, inoltre io ho sempre saputo che se l'arma lunga e' classificata ad uso sportivo per la caccia non va proprio usata.
A tale proposito tutte le carabine che hanno sembianze militari ultimamente le stanno catalogando per uso sportivo con riduzione dei colpi nel caricatore, al fine di evitarne l'uso venatorio, questo tra le altre cose per motivi di ordine pubblico.
Un guardia caccia che deve effettuare un controllo su un cacciatore che usa ad esempio un OA10....non sa che pesci prendere.
A tale proposito tutte le carabine che hanno sembianze militari ultimamente le stanno catalogando per uso sportivo con riduzione dei colpi nel caricatore, al fine di evitarne l'uso venatorio, questo tra le altre cose per motivi di ordine pubblico.
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Ovviamente parliamo solo di canna rigata, perchè nel caso dell'anima liscia la distinzione è priva di senso, non essendo soggetti a catalogazione. In ogni caso, le uniche carabine classificate per uso sportivo sono in cal.22 e non possono essere utilizzate per caccia perchè hanno un calibro ed una dimensione del bossolo inferiori a quelli previsti dalla legge venatoria, non perchè sono classificate per uso sportivo.radioamerica ha scritto:Ma quando vai a fare la denunzia dell'arma non possiamo aprire un contenzioso legale ogni volta, inoltre io ho sempre saputo che se l'arma lunga e' classificata ad uso sportivo per la caccia non va proprio usata.
Il guardiacaccia deve solo controllare:radioamerica ha scritto:A tale proposito tutte le carabine che hanno sembianze militari ultimamente le stanno catalogando per uso sportivo con riduzione dei colpi nel caricatore, al fine di evitarne l'uso venatorio, questo tra le altre cose per motivi di ordine pubblico.
Un guardia caccia che deve effettuare un controllo su un cacciatore che usa ad esempio un OA10....non sa che pesci prendere.
a) nel caso di fucile ad anima liscia, che sia di calibro non superiore al 12
b) nel caso di fucile ad anima rigata, che non usi munizioni di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
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E deve controllare che il numero di cartucce, in caso di arma con canna ad anima liscia non sia superiore al limite imposto, di solito due; tra l'altro il limite è riportato e indicato anche sul permesso di P.S. (porto d'arma lunga per l'escercizio dell'attività venatoria). Controllo che non deve fare nel caso si usi un fucile dotato di canna ad anima rigata dove il numero di cartucce utilizzabili è pari alla capacità del caricatore.paricutin ha scritto: Il guardiacaccia deve solo controllare:
a) nel caso di fucile ad anima liscia, che sia di calibro non superiore al 12
b) nel caso di fucile ad anima rigata, che non usi munizioni di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
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Alla fine, non ci sto capendo più nulla 
Se una carabina è in 308 (o 223), è COMUNQUE utilizzabile per caccia (eventualmente sostituendo il caricatore con uno che non porti più di 2/3 colpi)?
Anche se, alla fine, non essendo io un cacciatore il "punto" è: le munizioni per la carabina rischiano o no di finirmi tra le 200 "comuni" o se ne stanno comunque buone buone tra le 1500 "per caccia" ?
In poligono mi dicevano che della gente ha passato dei grossi guai per aver cacciato con un'arma catalogata sportiva (ma non è "sport" anche la caccia? Mah!). Se questo fosse vero, si tratterebbe del solito abuso del funzionariucolo di turno?

Se una carabina è in 308 (o 223), è COMUNQUE utilizzabile per caccia (eventualmente sostituendo il caricatore con uno che non porti più di 2/3 colpi)?
Anche se, alla fine, non essendo io un cacciatore il "punto" è: le munizioni per la carabina rischiano o no di finirmi tra le 200 "comuni" o se ne stanno comunque buone buone tra le 1500 "per caccia" ?
In poligono mi dicevano che della gente ha passato dei grossi guai per aver cacciato con un'arma catalogata sportiva (ma non è "sport" anche la caccia? Mah!). Se questo fosse vero, si tratterebbe del solito abuso del funzionariucolo di turno?
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Provo a ricapitolare:
1) stando alle informazioni in mio possesso (ovviamente se ne avete altre ditelo!), le uniche armi lunghe ad anima rigata che hanno la classificazione sportiva sono quelle in calibro .22 lr, che non sono utilizzabili per la caccia per via del munizionamento che non soddisfa i requisiti di legge.
Il limite dei colpi nel caricatore non si applica solo alla canna liscia ma anche alla canna rigata, in virtù della Convenzione di Berna del 1981 (già operativa da noi) che vieta l'impiego di armi semiautomatiche con caricatore di più di due colpi.
2) le munizioni per carabina (a meno che non siano in calibri vietati per la caccia come il .22 lr) non sono computate nelle 200 detenibili per arma corta.
3) Potresti chiedere con quale arma avevano cacciato? Se hanno usato un 22 a percussione anulare, ovvio che fossero sanzionabili...
1) stando alle informazioni in mio possesso (ovviamente se ne avete altre ditelo!), le uniche armi lunghe ad anima rigata che hanno la classificazione sportiva sono quelle in calibro .22 lr, che non sono utilizzabili per la caccia per via del munizionamento che non soddisfa i requisiti di legge.
Il limite dei colpi nel caricatore non si applica solo alla canna liscia ma anche alla canna rigata, in virtù della Convenzione di Berna del 1981 (già operativa da noi) che vieta l'impiego di armi semiautomatiche con caricatore di più di due colpi.
2) le munizioni per carabina (a meno che non siano in calibri vietati per la caccia come il .22 lr) non sono computate nelle 200 detenibili per arma corta.
3) Potresti chiedere con quale arma avevano cacciato? Se hanno usato un 22 a percussione anulare, ovvio che fossero sanzionabili...
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Sabato scorso a Guastalla stavamo proprio parlando di questo con Wolfnet e Kuiper...se hai un'arma che ha cambiato la catalogazione magari sei fortunato e il tuo commissariato non ti dice nulla...cambi casa e il nuovo ti da 15 giorni per disfartene.tonino ha scritto:il funzionario mi ha fatto notare che il mio trg registrato come e normale da caccia,sul sito della Polizia di Stato e diventato arma comune
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Ma se c'e' tra le faq una domanda ed una risposta che riguarda tale caso!!!Max10Auto ha scritto:Sabato scorso a Guastalla stavamo proprio parlando di questo con Wolfnet e Kuiper...se hai un'arma che ha cambiato la catalogazione magari sei fortunato e il tuo commissariato non ti dice nulla...cambi casa e il nuovo ti da 15 giorni per disfartene.tonino ha scritto:il funzionario mi ha fatto notare che il mio trg registrato come e normale da caccia,sul sito della Polizia di Stato e diventato arma comune
""""L?idoneità di un?arma all?uso venatorio è data dall?unione di catalogazione come arma lunga (fucile o carabina evincibile dal Catalogo Nazionale) ed essere camerata in un calibro che rispetti i requisiti sanciti all?art.13 della Legge 157/92.
DAL SITO: http://www.poliziadistato.it/faq/1551
Domanda n. 1927: Consultando il Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato sul vostro sito, noto che fucili, sicuramente da caccia, vengono invece classificati come "arma comune". Si tratta forse di un errore?
Non si tratta di un errore. L'ufficio del Catalogo, avvalendosi del parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, ha il solo dovere di stabilire se un'arma può essere definita come comune e, quindi, come tale inserita nell'apposito Catalogo, oppure rientra tra quelle da guerra o tipo guerra, per le quali l'iscrizione viene, ovviamente, rifiutata. Compito del predetto Ufficio è, altresì, quello di attribuire ad un'arma, a seguito di apposita istanza del fabbricante o dell'importatore, laddove il parere espresso dal CONI sia favorevole, la qualifica di "arma sportiva", ai sensi della legge 25.3.1985, nr. 86. Tale qualifica figura anche al Catalogo. Non compete, invece, al Ministero dell'Interno indicare se un'arma rientra o no tra quelle consentite per l'esercizio dell'attività venatoria, perché esiste un'apposita norma deputata a farlo, l'art. 13 della legge 157/92. Pertanto, un'arma che viene oggi catalogata comune, tale è destinata a rimanere, mentre non è detto che essa sia sempre da caccia, perché il testo della citata norma potrebbe anche subire delle modifiche. Ecco perché l'Ufficio Catalogo non indica, in sede di iscrizione del modello dell'arma al Catalogo Nazionale, se essa rientra tra quelle destinate all'attività venatoria.
Data: 10-03-2005
"""" ed essere camerata in un calibro che rispetti i requisiti sanciti all?art.13 della Legge 157/92.""""
Leggere la circolare firmata dal Capo della PS Masone in cui si dice quale e' l'arma usabile a caccia in base alle dimensioni della cartuccia.
Infine una assistenza legale gratis fornita dalla FISAT non guasta: importante e' alla fine rispettare le leggi, naturalmente non interpretate ad libitum.
"Se non hai una spada, vendi il tuo mantello e comprane una"
( Luca, 22-36 )
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Come già ribadito la competenza per definire un'arma consentita all'uso venatorio non è del Catalogo Nazionale e nemmeno del Ministero dell'interno ma del Ministero dell'Agricoltura che regola la caccia sul territorio nazionale.
La Legge in questione è la 157/92 articolo 13:
Articolo 13
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (Nota 1).
Pertanto vorrei conoscere la legge che impedisce di fatto l'uitlizzo di armi sportive o tipo guerra per cacciare posto che il calibro rientri tra quelli previsti dall'articolo.
Un Saluto
La Legge in questione è la 157/92 articolo 13:
Articolo 13
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (Nota 1).
Pertanto vorrei conoscere la legge che impedisce di fatto l'uitlizzo di armi sportive o tipo guerra per cacciare posto che il calibro rientri tra quelli previsti dall'articolo.
Un Saluto
Ultima modifica di raffica il ven nov 20, 12:50:32, modificato 1 volta in totale.
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Aggiungo che se si tratta di arma lunga in calibro da pistola che non sia il .22LR (tra l'altro calibro per fucile..Long Rifle)o pochi altri,pure è consentito l'uso venatorio e ,se non catalogata sportiva, si possono detenere le 1.500 munizioni,in base all'articolo 97 del TULPS.
Secondo Mori una munizione nata per arma corta è e rimane per arma corta quindi si possono detenere solo 200 colpi, mentre altre fonti ritengono che sia il tipo di arma e rendere la munizione o per arma lunga o per arma corta.
In particolare la commissione ha reso noto :
Circolare numero 559/C-50.065-E-97
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 28-5-1997 pag. 39
Roma, 06 maggio 1997
Oggetto: articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, numero 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
(....NDR....)
Al riguardo, si fa présente che la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, nella seduta numero 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:
1.
i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;
2.
i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6 a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Secondo Mori una munizione nata per arma corta è e rimane per arma corta quindi si possono detenere solo 200 colpi, mentre altre fonti ritengono che sia il tipo di arma e rendere la munizione o per arma lunga o per arma corta.
In particolare la commissione ha reso noto :
Circolare numero 559/C-50.065-E-97
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 28-5-1997 pag. 39
Roma, 06 maggio 1997
Oggetto: articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, numero 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
(....NDR....)
Al riguardo, si fa présente che la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, nella seduta numero 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:
1.
i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;
2.
i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6 a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Perché precisi "se non catalogata sportiva"? Dalle leggi finora indicate non si capisce...raffica ha scritto:Aggiungo che se si tratta di arma lunga in calibro da pistola che non sia il .22LR (tra l'altro calibro per fucile..Long Rifle)o pochi altri,pure è consentito l'uso venatorio e ,se non catalogata sportiva, si possono detenere le 1.500 munizioni,in base all'articolo 97 del TULPS.
Inoltre, le carabine (nel caso siano adatte da caccia) rientrano nelle 6+3 o finiscono comunque negli "illimitati fucili da caccia"?
Comunque spulciando le FAQ della PS si scoprono cose interessanti... Per es. in denuncia non serve indicare i singoli calibri, ma solo la quantità totale (domanda 1913). Quando ripasso dai CC chiedo

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Non confondiamo arma consentita per uso venatorio con limiti della detenzione per le munizioni ,cose diverse e separate.Perché precisi "se non catalogata sportiva"? Dalle leggi finora indicate non si capisce...
Se arma lunga comune o tipo guerra e consentita per uso venatorio rientra nelle illimitate, se catalogata sportiva e in calibro comunque consentito per la caccia ,rimane sportiva.Inoltre, le carabine (nel caso siano adatte da caccia) rientrano nelle 6+3 o finiscono comunque negli "illimitati fucili da caccia"?
Più che ai CC del paese chiedi direttamente alla Questura di competenza ,solo la Questura può decidere la forma delle denunce,o meglio può variare le forme di denuncia.I Carabinieri sono depositari della tua denuncia, nient'altro.Comunque spulciando le FAQ della PS si scoprono cose interessanti... Per es. in denuncia non serve indicare i singoli calibri, ma solo la quantità totale (domanda 1913). Quando ripasso dai CC chiedo
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Quindi un 308W (calibro sicuramente lecito per la caccia) se è catalogato sportivo rientra tra le 6, mentre se è comune NON rientra tra le 3? Ma, a quanto mi risulta, le sportive sono COMUNQUE comuni, ma data la destinazione d'uso è consentito detenerne di più. Quindi, uno potrebbe tranquillamente detenere 6 pistole catalogate sportive "declassandone" 3 a comune senza nessun problema (se ne era parlato tempo fa). E quindi non riesco a capire da cosa derivi che se una carabina è catalogata sportiva non può rientrare tra le illimitate da caccia.
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Risposta di Mori alle domande:

Meno male che la VTR è classificata comune!
Direi veloce e preciso come sempre.E.Mori ha scritto:-Secondo l'interpretazione corrente (sbagliata!) le armi classificate in
catalogo come sportive non possono essere usate per caccia o difesa
- Di armi classificate sportive se ne possono detenere solo sei.

Meno male che la VTR è classificata comune!

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Ma la VTR non è quella con la canna triangolare e freno di bocca?NdK ha scritto:Risposta di Mori alle domande:Direi veloce e preciso come sempre.E.Mori ha scritto:-Secondo l'interpretazione corrente (sbagliata!) le armi classificate in
catalogo come sportive non possono essere usate per caccia o difesa
- Di armi classificate sportive se ne possono detenere solo sei.
Meno male che la VTR è classificata comune!

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allora non ci sono dubbi che una carabina cx4 storm in 9x21, essendo catalogata come carabina (dunque arma lunga), in un calibro consentito per l'esercizio venatorio, non riportando la specificazione sportiva, è senza dubbio rientrante tra le armi di cui non esiste un numero limite di detenzione ed abilita a detenere, previa denuncia, fino a 1500 munizioni in 9x21 oltre alle 200 detenibili come munizioni per arma corta.
inoltre ricordo che esiste un trafiletto del tulps indicante che delle armi sportive ne è consentito il solo trasporto, ed è l'unica prescrizione che impedisce , a parità di altri fattori, di utilizzare a caccia una arma classificata sportiva.
per una arma utilizzabile a caccia ma classificata sportiva è comunque lecita la detenzione di 1500 munizioni per il suo calibro?
inoltre ricordo che esiste un trafiletto del tulps indicante che delle armi sportive ne è consentito il solo trasporto, ed è l'unica prescrizione che impedisce , a parità di altri fattori, di utilizzare a caccia una arma classificata sportiva.
per una arma utilizzabile a caccia ma classificata sportiva è comunque lecita la detenzione di 1500 munizioni per il suo calibro?
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Dalla "sintesi" di Mori:

Abbastanza chiaro, mi pare.A. comuni da caccia: tutte le armi lunghe usabili per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe a polvere, sia a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del 12; quindi non sono da caccia i calibri 8 e 10 che hanno un diametro superiore a 18,1 mm.), che rigata; queste, se di calibro pari o inferiore a 5,6 mm, devono impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. In pratica rimangono esclusi i calibri 22 a percussione anulare e il 22 Hornet. Sono armi da caccia quelle in calibri 6 e 9 mm Flobert. Sono armi da caccia anche quelle in tutti calibri per pistola superiori al 22 (9x21, 44 Mag., ecc.; attenzione: la cartuccia rimane tecnicamente una cartuccia per arma corta).

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No io in denuncia ne ho specificatamente denunciate piu' di 200 nel calibro 40sw spiegando per la differenza i motivi della detenzione, in parole pavore in denuncia ho scritto:
-N. 400 cal 40s&w. e 200 cartucce cal 7,62x39 PER ARMI DETENUTE E CATALOGATE COMUNI CONSENTITE PER L?USO VENATORIO (CACCIA) AI SENSI DELL.ART.13 LEGGE157/92 circ. Min.Int. 6 MAGGIO 1997 N.559/C-50.065-E-97.
I carabinieri dopo una attenta verifica, visto cosa dicono le leggi mi hanno confermato la validita'di quanto denunciato.
Non solo, la stessa questura di Treviso mi ha confermato che la mia denuncia e' corretta.
Ti dico inoltre che io, in quanto detentolre di licenza di collezione per armi comuni da sparo, ho gia' visto ben quattro controlli, 3 di Polizia ed uno dei Carabinieri. Due sono stati fatti per organizzare il traslocco delle armi da una residenza all'altra.
Ad ogni controllo, oltre a controllare non piu' di due matricole su armi scelte a caso, hanno controllato polveri e munizioni, riscontrando la piena regolarita' di quanto detenuto.
-N. 400 cal 40s&w. e 200 cartucce cal 7,62x39 PER ARMI DETENUTE E CATALOGATE COMUNI CONSENTITE PER L?USO VENATORIO (CACCIA) AI SENSI DELL.ART.13 LEGGE157/92 circ. Min.Int. 6 MAGGIO 1997 N.559/C-50.065-E-97.
I carabinieri dopo una attenta verifica, visto cosa dicono le leggi mi hanno confermato la validita'di quanto denunciato.
Non solo, la stessa questura di Treviso mi ha confermato che la mia denuncia e' corretta.
Ti dico inoltre che io, in quanto detentolre di licenza di collezione per armi comuni da sparo, ho gia' visto ben quattro controlli, 3 di Polizia ed uno dei Carabinieri. Due sono stati fatti per organizzare il traslocco delle armi da una residenza all'altra.
Ad ogni controllo, oltre a controllare non piu' di due matricole su armi scelte a caso, hanno controllato polveri e munizioni, riscontrando la piena regolarita' di quanto detenuto.
Comunista è qualcuno che legge Marx e Lenin. Anticomunista è qualcuno che li capisce.
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Ho chiesto a Mori un chiarimento al riguardo.
Questa è la risposta (errori di battitura compresi) :
Questa è la risposta (errori di battitura compresi) :
Si possono detenere illimitate armi da caccia.
Chi ha una licenza di porto armi qualsiasi può trasportare fino a sei armi
da fuoco di ogni genere
Chi la licenza di caccia può portare sul terreno di caccia, ad armacollo,
tutte le ari che riesce a portare, ma non può superare il numero di se, per
logica di cose.
Il 9x21 è per arma corta e quindi se ne possono detenere 200.
Saluti eM
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Il chiarimento del numero detenibile delle munizioni lo avresti dovuto chiedere in relazione all'articolo che ti ho postato in blu.....la sua risposta non dice assolutamente nulla se non che 9x21 e' un calibro per pistola e si possono detenere 200 cartucce....ma questo lo sappiamo tutti non occorre che me lo dica mori.
tutte e dico tutte le riviste nessuna esclusa (pensa te quanti soldi spendo in carta) in articoli specifici hanno affermato quanto sostengo io.
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Mori non fa che esprimere il punto di vista di chi deve interpretare la legge. Si sforza di farlo nel modo migliore e senza preconcetti. Il suo codice delle armi e degli esplosivi è una chiara dimostrazione del fatto che quando dice una cosa cerca di prendere il considerazione tutt gli aspetti. Purtroppo il problema non sta certo nelle persone che interpretano la legge, ma nelle incongruenze della legge. Quindi il problema non è certo Mori, ma chi siede in Parlamento o - peggio - chi lavora nei ministeri...
Every revolution begins with a spark